Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  
Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 51.
(Trattamento di fine rapporto).

Articolo 51.
(Trattamento di fine rapporto).

        1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

        Identico.

 
Articolo 51-bis.
(Rimborsi di spese elettorali).
 

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
          3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Articolo 51-ter.
(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
 

        1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».


Pag. 120-121
          2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.